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Legge 27/12/2002 n. 289

Art. 78 (Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituite a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Art. 79 (Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente Legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. Altri interventi

Art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse)

1. Alla Legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente".

2. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della Legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'articolo 6 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato Decreto.

4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio.

5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalità e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilità all'eventuale cessione.

6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività, di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112, ne´ suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.

7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del Decreto-Legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione.

8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, è autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unità previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, è incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unità delle aree funzionali B e C nell'ambito

9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization) è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

10. All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera

e), della Legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le seguenti: "nonchè all'INAIL".

11. All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, della Legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "Le questure forniscono all'INPS" sono inserite le seguenti "e all'INAIL".

12. All'articolo 33, comma 4, della Legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "è data facoltà all'INAIL di accedere al registro informatizzato".

13. All'articolo 145, comma 40, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 22, comma 14, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni

a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per cento"

b) le parole da: "incentivazione per" fino a: "istruzione universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture".

14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorchè le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.

15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla Legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida dell'O- CSE destinate alle imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.

17. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della Legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità.

18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 20002004. Per le annualità successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.

19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo Programma nell'ambito delle procedure di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183.

b) all'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio", contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "settimo", "sette" e "settennio"".

21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge 1º agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23.

 

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